ISSN 1824-1670
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Legal
JIIA Legal <--- JIIA è protetto dalla nomativa vigente in materia di diritto d'autore.
Il diritto d'autore è costituito dall'insieme delle norme che garantiscono la tutela delle opere dell'ingegno di carattere creativo, qualunque sia il modo o la forma di espressione, appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia. Con decreto legislativo del 29 dicembre 1992 anche i programmi per elaboratore hanno ottenuto la protezione propria del diritto d'autore, in quanto considerati opere letterarie. Le principali fonti normative in materia di diritto d'autore sono: l'art. 2575 e segg. del codice civile, L.633/1941 più volte modificata ed integrata, il R.D. 1369/1942, contenente le norme di esecuzione della legge. Il diritto d'autore è stato oggetto anche di accordi internazionali tra gli Stati. La Convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche stipulata a Berna nel 1880 (ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978 n.399), stabilisce tre principi fondamentali:
La suddetta legge (L.633/1941) tutela, tra l'altro, le opere collettive (Titolo I Disposizioni sul diritto d'autore, Capo I Opere protette, art.3 "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte". La legge, pertanto, individua alcune categorie di opere collettive, tra cui sono comprese le riviste ed i giornali; l'autore dell'opera collettiva è colui che organizza e dirige l'opera stessa. Il titolo (ovvero la testata) di quel tipo particolare di opera collettiva dell'ingegno che è rappresentato dalla pubblicazione periodica è protetto a norma degli artt. 100 e 102 della Legge 22 aprile 1941 n.633. La tutela della testata è assicurata solo quando l'uso di una testata identica o simile possa portare alla confondibilità di due pubblicazioni periodiche. Si è voluto così reprimere la concorrenza sleale. ---> |
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